IMU Imposta Municipale Propria
A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019. Dalla stessa data, il comma 738 della norma ha disposto l’abolizione della TASI.
Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31/12/2019 salvo alcune novità. Rimangono pressoché immutati il presupposto d’imposta, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le esenzioni, le agevolazioni d’imposta ed i termini di versamento.
A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 15/06/2020, ha adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). regolamento IMU
Per l' anno d’imposta 2022 le aliquote sono state adottate dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 30/03/2022. aliquote 2022
Per l'anno d'imposta 2023 le aliquote sono state approvate dal Consiglio comunale con delibera n. 8 del 28/02/2023. aliquote 2023
Per l'anno d'imposta 2024 le aliquote sono state approvate dal Consiglio comunale con delibera n. 61 del 13/12/2023. aliquote 2024
Pagamento ACCONTO IMU 2024
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2024 deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Entro il 17 giugno 2024 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024.
Pagamento SALDO IMU 2024
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito entro il 16 dicembre 2024 a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote n. 61 del 13/12/2023.
Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a 4 euro (importo riferito all'imposta dovuta complessivamente per l’intero anno).
Per gli enti non commerciali è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza:
- 17 giugno 2024 : prima rata;
- 16 dicembre 2024 : seconda rata;
- 16 giugno 2025 : rata a saldo.
L’importo delle prime due rate è pari al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente.
COME SI CALCOLA
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Ai fini della determinazione dei mesi di possesso, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (Legge 160/19, comma 761, art. 1).
NOVITA’ IMU 2023
ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO 2023
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,50%.
Abitazione principale IMU - coniugi con residenze diverse (art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, conv. nella L. n. 215/2021) - Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022
Con la sentenza n. 209 depositata in cacelleria il 13/10/2022 la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale quale <<immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente>>. In sostanza l'esonero spetta al possessore dell'immobile che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dalla convivenza o meno con il proprio nucleo familiare.
Beni merce
I beni merce e i fabbricati rurali ad uso strumentale che fino all’anno 2019 erano esenti dall’Imu e soggetti alla Tasi, dal 2020 sono soggetti ad Imu. Dal 2022 i beni merce sono esenti dall'IMU. Per questi ultimi resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dal beneficio.
Assimilazioni all’abitazione principale
Tra i casi di assimilazione all’abitazione principale, non è menzionato l’immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all’estero pensionati nei paesi di residenza che, quindi, dal 2020, non è più escluso dall’Imu (Legge 160/19, lettera c, comma 741, art. 1).
Inoltre, dal 2020, l’equiparazione all’abitazione principale si applica alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
Infine, è rimessa alla facoltà regolamentare di ogni singolo Comune l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Definizione di fabbricato ed area pertinenziale
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (Legge n. 160/19, lettera a, comma 741, art. 1).
CHI DEVE PAGARE
Deve pagare l’Imu chi possiede immobili, fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Abbattimento 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado in linea retta
L’abbattimento del 50% della base imponibile compete a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Legge n. 160/19 lett. c, comma 747, art. 1).
Riassumendo, per beneficiare dell'agevolazione :
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia ma unicamente quella oggetto di comodato (ad eccezione di quella in cui vi abita solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alla categoria catastale A/8);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
- il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile oggetto del comodato gratuito.
- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Riduzione imposta del 25% per abitazioni locate con contratti a canone concordato
L’imposta è ridotta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 (Legge n. 160/19, comma 760, art. 1).
I contratti di comodato e quelli a canone concordato devono essere inviati all’ufficio tributi, tramite PEC all’indirizzo : cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto: “Contratto comodato – nome e cognome proprietario / nome e cognome comodatario” oppure “Contratto concordato L.431/98 – nome e cognome proprietario / nome e cognome inquilino” (va inviata una PEC per ogni singolo contratto).
Unitamente al contratto di comodato o al contratto a canone concordato, con gli estremi di registrazione, va inviata copia del documento di identità in corso di validità del proprietario. Per il contratto a canone concordato deve essere allegata copia dell’attestazione di rispondenza dei contenuti del contratto all’Accordo Territoriale vigente rilasciata, su richiesta dei contraenti, da una delle associazioni firmatarie dell’accordo stesso.
In alternativa, è possibile presentare tutta la documentazione in formato cartaceo presso l’ufficio Tributi. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione Imu.
Pensionati residenti all’estero
A partire dall’anno 2021, per effetto del comma 48, dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (il contribuente può anche non essere cittadino italiano) che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, godono della riduzione del 50% dell’imposta. Per il solo anno 2022 la riduzione IMU è del 62,5%, ovvero, pagano il 37,5%.
Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che:
- non risulti locata o data in comodato d’uso;
- la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è, pertanto, ammessa la pensione autonoma estera.
L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena.
Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a Imu il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da COVID-19
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, è stata disposta l'esenzione dal versamento della rata di acconto e/o di saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.
La normativa che prevede l'esenzione è la seguente:
- art. 177 del decreto "Rilancio" D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77;
- art. 78 del decreto "Agosto" D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126;
- art. 9 e allegato 1del decreto "Ristori" D.L. 28/10/2020, n. 137;
- art. 5 e allegato 2 decreto "Ristori bis" D.L. 9/11/2020, n. 149;
Tipologie di immobili esenti
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella dei codici ATECO allegata al medesimo decreto n. 137/2020.Sono escluse le locazioni di "seconde case" e le "locazioni brevi" in quanto non espressamente citate nel testo normativo e non qualificate come attività imprenditoriale;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Requisiti per poter beneficiare delle esenzioni, comuni a tutti i decreti
- il contribuente deve essere sia proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti sia gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;
- gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all'esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati: 1 del D.L. 137/2020 e 2 del D.L. 149/2020.
Come comunicare il diritto all'esenzione
Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021 per esenzione 2020)
- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.
Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da COVID-19
La Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1 comma 599, prevede l’esenzione dal pagamento della prima rata (acconto 2021) per le medesime tipologie di immobili esentate nel 2020, alle medesime condizioni.
TABELLA riassuntiva esenzioni IMU 2020/2021 connesse a emergenza da COVID-19
2021_07_12_Schema_Esenzioni_IMU
Esclusioni
Sono esclusi dall’Imu :
- l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro ;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese le unità immobiliari assegnate ai soci studenti universitari (anche in assenza della residenza anagrafica);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Terreni agricoli
I terreni agricoli del comune di Cornedo Vicentino sono esenti dall’imposta perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
COME PAGARE
In attesa di disposizioni per il pagamento tramite la piattaforma PagoPA, l’IMU in acconto deve essere versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario oppure tramite home banking.
I codici per pagare l’Imu sono:
- 3912 abitazione principale di categoria catastale A/8 e relative pertinenze;
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D” quota Stato;
- 3930 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D” quota Comune.
Per i non residenti nel territorio dello Stato, qualora il versamento Imu venga effettuato dall’estero si dovranno osservare le seguenti modalità:
effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Cornedo Vicentino presso la Tesoreria comunale:
INTESA SAN PAOLO – Filiale di Padova
Codice Iban: IT 28 F 03069 12117 100000046046
BIC: BCITITMM
la copia delle operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli alla seguente e-mail: tributi@comune.cornedo-vicentino.vi.it
come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione «Acconto» per la scadenza del 16/06 o «Saldo» per la scadenza del 16/12.
Ravvedimento operoso
Con la conversione del Decreto Fiscale 2020, D.L. 124/2019, si estendono anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
L’istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472/1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni, solo se la violazione non sia stata già contestata. Le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, della sanzione in misura ridotta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE LEGALE 2023: dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo.
( vedi prospetto sanzioni ridotte )
DICHIARAZIONE IMU
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione è intervenuta. Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
Con decreto MEF del 24 aprile 2024 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 luglio 2022.
Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2023, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D.M. 29 luglio 2022, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
Modello dichiarazione
Istruzioni per la dichiarazione
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_IMPi_Istruzioni_2024_Definitivo-24.04.2024.pdf
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In via generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale.